1. I progetti delle opere da eseguire in edifici dichiarati di preminente interesse storico ed artistico ai sensi dell'articolo 18 della legge 1 giugno 1939, n.1089, debbono conseguire la preventiva approvazione della competente soprintendenza.
2. I progetti relativi alle opere di cui all'articolo 2 della L.R. 21 agosto 1984, n.24, devono conseguire le autorizzazioni ivi previste.
3. I progetti relativi all'allaccio e all'accesso delle strade private alle strade pubbliche, di competenza del compartimento ANAS o dell'amministrazione provinciale, devono conseguire la preventiva autorizzazione dei predetti enti.
4. I fabbricati in conglomerato cementizio normale o precompresso o a struttura metallica debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086.
5. Tutti i fabbricati in cui verranno installati impianti di riscaldamento o impianti di produzione di acqua calda e comunque tutti quelli indicati nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n.373, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla stessa legge.
6. Nei casi prescritti dalle norme vigenti, i progetti del fabbricati debbono essere sottoposti all'approvazione del comando provinciale dei vigili del fuoco e comunque in particolare:
a) i progetti degli edifici di altezza superiore a m. 20;
b) i progetti degli edifici aventi particolare destinazione (alberghi, case albergo, scuole, collegi, ospedali, cliniche, caserme, grandi magazzini di vendita, musei, biblioteche, archivi, ecc.);
c) i progetti degli edifici prevalentemente destinati ad abitazione, ma comprendenti locali adibiti a grandi magazzini di vendita, autorimesse ed a laboratori o depositi, nei quali vengano manipolate o conservate sostanze che presentino pericolo di incendio;
d) i progetti degli edifici che, pur essendo destinati unicamente ad abitazione, non presentano prospetti su piazze o vie pubbliche o comprendono appartamenti prospettanti soltanto su cortili interni.
7. Qualora negli edifici, i cui progetti non devono essere sottoposti all'esame del comando provinciale dei vigili del fuoco, sia prevista l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzato con caldaie funzionanti con combustibili liquidi o gassosi, deve essere sottoposto all'esame del comando dei vigili del fuoco il solo progetto dell'impianto, per la parte relativa al locale caldaia ed a quello di deposito del combustibile. Tale progetto, pur limitato ai locali innanzi specificati, deve comunque contenere tutte le indicazioni necessarie a definire l'esatta ubicazione nei confronti di altri locali adiacenti o sovrastanti, nonché delle vie di comunicazione in verticale (gabbie di scale, di ascensori, di montacarichi) con i piani dell'edificio.
8. Gli impianti di combustione e di riscaldamento devono essere conformi, in ogni loro parte, alle norme di legge vigenti.
9. Nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n.64, chiunque intende procedere a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture, è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di cui all'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n.64, osservando le disposizioni della legge stessa e della L.R. 3 novembre 1984, n.33, come modificata dalla L.R. 27 marzo 1987, n.18.
10. Per i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267, è necessaria anche ai fini dell'edificazione.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento