28/02/08

TITOLO I

Disposizioni generali. Opere, attività ed interventi soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività

Art. 1 Contenuti del regolamento edilizio

1. Il presente regolamento, redatto sulla base del regolamento edilizio tipo ed adeguato al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 modificato ed integrato con D.Lgs. 27 dicembre 2002, n° 301) e s.m.i., che attua le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n° 47, dell'articolo 10 della L.R. 18 giugno 1986, n° 14, e dell'articolo 10 della L.R. 18 giugno 1986, n° 14, e della legislazione vigente in materia di sviluppo sostenibile disciplina gli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale di Urbania.
A tal fine l'Allegato 1 costituisce parte integrante del presente Regolamento Edilizio Comunale.
2. L'attività costruttiva edilizia e le altre attività ad essa connesse; le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano territoriale; le lottizzazioni di aree ed ogni altra attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, con esclusione delle normali operazioni agricole e delle attività estrattive, sono disciplinate dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali, dalle relative norme tecniche di attuazione, dalla legislazione statale e regionale in materia nonché dal presente regolamento edilizio.

Art. 2 Opere e attività soggette a permesso di costruire

1. Sono soggette a permesso di costruire le seguenti opere realizzate da soggetti privati o pubblici:
a) gli interventi di nuova costruzione di cui al successivo articolo 11 bis;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al successivo articolo 11 che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatatmente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al successivo articoloi 12.

Art. 3 Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, soggetti ad autorizzazione gratuita

1. Sono soggetti ad autorizzazione gratuita, rilasciata dal Sindaco:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, relativamente ai soli immobili vincolati al sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al successivo articolo 9;
c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo per il recupero abitativo di edifici preesistenti
di cui al successivo articolo 10.
2. Per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, l'istanza al Sindaco per l'autorizzazione, da presentarsi a mezzo lettera raccomandata, si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni dal ricevimento della medesima. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione al Sindaco del loro inizio a mezzo lettera raccomandata.
3. La disposizione di cui al precedente comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli che comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore.

Art. 4 Altri interventi ed opere soggetti ad autorizzazione gratuita

(abrogato)

Art. 5 Opere non soggette a concessione o autorizzazione

1. Non sono soggette ad autorizzazione o concessione:
a) le opere di manutenzione ordinaria, purché non interessino edifici vincolati secondo quanto specificato al precedente articolo 3, comma 1, lettera a);
b) le opere interne alle costruzioni, escluse quelle interessanti edifici vincolati al sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche e integrazioni, che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, con i regolamenti edilizi e con i regolamenti d'igiene vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nella presente lettera, non è considerato aumento delle superfici utili, l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.
Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, al fine di garantire la salvaguardia delle originarie caratteristiche costruttive, salva diversa disciplina degli strumenti urbanistici attuativi, sono comunque soggette ad autorizzazione le opere interne;
c) opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, eseguite su ordinanza del Sindaco, emanata per la tutela della pubblica incolumità. In mancanza dell'ordinanza del Sindaco, possono tuttavia essere eseguite, senza preventiva istanza di concessione o autorizzazione da parte dell'interessato, quelle opere provvisionali di assoluta urgenza, indispensabili ad evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo di darne successiva ed immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di concessione oppure la domanda di autorizzazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
d) demolizione di opere abusive ordinata dal Sindaco in applicazione della legislazione vigente;
e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiamo carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito (con modificazioni) nella legge 25 marzo 1982, n. 94;
f) opere e installazioni per la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, in applicazione del codice della strada;
g) installazione di condutture elettriche, telefoniche, antenne televisive; fermo restando che dette opere sono soggette ad autorizzazione, quando richiedano notevoli opere murarie, scavi e reinterri;
h) opere di sistemazione degli spazi esterni; fermo restando che dette opere sono soggette ad autorizzazione, quando comportino opere murarie o consistenti rimodellamenti del terreno oppure ricadano sotto la disciplina delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
i) le opere edilizie di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco, contestualmente all'inizio del lavori, una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Art. 6 Concessioni in deroga

1. Nei limiti e nelle forme stabiliti dall'articolo 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e munito del nulla-osta preventivo della Giunta Regionale, ha la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni del regolamento edilizio, nonché alle norme degli strumenti urbanistici vigenti per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
2. Sono escluse dalla concessione in deroga le zone omogenee A di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97.
3. Sono altresì non derogabili le norme relative alle destinazioni di zona, per le quali sono necessarie specifiche varianti allo strumento urbanistico.
4. La facoltà di deroga può essere estesa ad interventi di edilizia sperimentale da realizzare con finanziamento pubblico.

Art. 7 Opere di competenza dello Stato ed opere su aree demaniali

1. Ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o per opere insistenti su aree del demanio statale, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato d'intesa con la Regione.
2. In caso di non conformità con i vincoli e le norme dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, la progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato, è eseguita dalle amministrazioni statali competenti d'intesa con la Regione. A tal fine, la Giunta Regionale acquisisce preventivamente il parere dei comuni nel cui territorio sono previsti gli interventi.