1. Sono soggette a permesso di costruire le seguenti opere realizzate da soggetti privati o pubblici:
a) gli interventi di nuova costruzione di cui al successivo articolo 11 bis;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al successivo articolo 11 che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatatmente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al successivo articoloi 12.
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