1. La commissione edilizia, salve le integrazioni di cui al successivo articolo 16, è composta:
a) dal Sindaco o da un assessore da lui delegato, che la presiede;
b) dal medico designato dalla USL;
c) dal comandante del corpo provinciale dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato;
d) da 9 esperti nominati dal Consiglio comunale nel modo seguente:
d1) un architetto scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;
d2) un ingegnere scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;
d3) un geometra scelto tra una terna proposta dal relativo collegio;
d4) un perito industriale scelto tra una terna proposta dal relativo collegio;
d5) un geologo scelto tra una terna proposta dal relativo ordine competente per territorio;
d6) due componenti di comprovata esperienza di cui uno in materia di beni naturali ed ambientali e uno in materia di beni storico-culturali, anche ai fini previsti dalla L.R. 21 agosto 1984, n. 24;
d7) due esperti di nomina consiliare di cui uno indicato dalla minoranza (3).
2. Esercita le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ufficio tecnico comunale o, in sua assenza o impedimento, un funzionario designato dal Sindaco.
3. Per i componenti della commissione edilizia valgono le norme di incompatibilità previste per gli assessori comunali. I membri elettivi della commissione edilizia non possono essere funzionari di organi statali o regionali ai quali competono, in base alle norme vigenti, funzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistico-edilizia del Comune.
4. I membri elettivi durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha designati e comunque sino alla nomina dei nuovi membri da parte del Consiglio Comunale subentrante. Sono considerati dimissionari i membri assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.
5. I membri elettivi non sono eleggibili per due mandati successivi.
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