25/02/08

Art. 16 Integrazione della commissione edilizia

1. La composizione della commissione edilizia di cui all'articolo precedente è la minima obbligatoria per qualsiasi comune.
2. Le singole amministrazioni comunali, se lo ritengono opportuno possono integrare la commissione edilizia nel modo seguente:
a) il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, con eventuale diritto di voto;
b) due consiglieri comunali, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza consiliare;
c) esperti in materie attinenti alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio o rappresentanti del settore produttivo edilizio, designati dal Consiglio Comunale su terne proposte dai rispettivi ordini, collegi, associazioni.

Nessun commento: