1. La composizione della commissione edilizia di cui all'articolo precedente è la minima obbligatoria per qualsiasi comune.
2. Le singole amministrazioni comunali, se lo ritengono opportuno possono integrare la commissione edilizia nel modo seguente:
a) il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, con eventuale diritto di voto;
b) due consiglieri comunali, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza consiliare;
c) esperti in materie attinenti alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio o rappresentanti del settore produttivo edilizio, designati dal Consiglio Comunale su terne proposte dai rispettivi ordini, collegi, associazioni.
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